Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.
Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:
- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’emissione della fattura elettronica
Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art.25 D.L. n.66/14.
La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente che attesta la data, l’autenticità della provenienza della fattura e l’integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.
Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell’operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il Flusso semplificato” descritto nella sezione File, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.
Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.
La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche
La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)
- l’invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.
- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.