Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

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Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

  • la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
  • la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
  • l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico;
  • la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della trasmissione della fattura;
  • la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art.25 D.L. n.66/14.

La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente che attesta la data, l’autenticità della provenienza della fattura e l’integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell’operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il Flusso semplificato” descritto nella sezione File, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

  • Posta Elettronica Certificata;
  • attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
  • mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet;
  • mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo.

La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)
Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

  • l’invio della fattura da parte del creditore;
  • la ricezione della fattura da parte della P.A.;
  • la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
  • la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
  • il pagamento della fattura da parte della P.A.
Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma perla Certificazione dei Crediti  (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se:

  • attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
  • chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.
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